Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso  di  crisi
  di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale 
 
  1. In caso  di  stabilimento  di  interesse  strategico  nazionale,
individuato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
quando  presso  di  esso  sono  occupati  un  numero  di   lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento  di  integrazione
dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora  vi
sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e  della
produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' autorizzare, in  sede  di  riesame  dell'autorizzazione
integrata ambientale, la prosecuzione dell'attivita'  produttiva  per
un periodo di  tempo  determinato  non  superiore  a  36  mesi  ed  a
condizione  che  vengano  adempiute  le  prescrizioni  contenute  nel
provvedimento di riesame della medesima  autorizzazione,  secondo  le
procedure ed i termini ivi indicati, al fine di  assicurare  la  piu'
adeguata tutela dell'ambiente e  della  salute  secondo  le  migliori
tecniche disponibili. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, le misure  volte  ad  assicurare  la
prosecuzione dell'attivita' produttiva sono esclusivamente e ad  ogni
effetto  quelle  contenute  nel   provvedimento   di   autorizzazione
integrata  ambientale,  nonche'   le   prescrizioni   contenute   nel
provvedimento di riesame.  E'  fatta  comunque  salva  l'applicazione
degli articoli 29-octies,  comma  4,  e  29-nonies  e  29-decies  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni. 
  3. Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  29-decies  e
29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dalle
altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative
contenute nelle normative di settore,  la  mancata  osservanza  delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e'  punita
con sanzione amministrativa pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del
fatturato della societa' risultante dall'ultimo  bilancio  approvato.
La sanzione e' irrogata, ai sensi della legge 24  novembre  1981,  n.
689, dal prefetto competente per territorio. 
  4. Le disposizioni di cui al comma  1  trovano  applicazione  anche
quando  l'autorita'  giudiziaria  abbia  adottato  provvedimenti   di
sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In  tale
caso i provvedimenti di sequestro  non  impediscono,  nel  corso  del
periodo   di   tempo   indicato   nell'autorizzazione,    l'esercizio
dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 
  5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare riferisce  semestralmente  al  Parlamento  circa  l'ottemperanza
delle  prescrizioni  ((  contenute  nel  provvedimento   di   riesame
dell'autorizzazione integrata  ambientale  ))  nei  casi  di  cui  al
presente articolo. 
  (( 5-bis. Il  Ministro  della  salute  riferisce  annualmente  alle
competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione  del
danno sanitario, sullo stato di salute della  popolazione  coinvolta,
sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli   29-octies,
          29-nonies,  29-decies  e  29-quattuordecies   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, supplemento ordinario: 
              «Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). -  1.  L'autorita'
          competente  rinnova  ogni  cinque   anni   l'autorizzazione
          integrata ambientale, o l'autorizzazione avente  valore  di
          autorizzazione integrata  ambientale  che  non  prevede  un
          rinnovo periodico, confermando o  aggiornando  le  relative
          condizioni,   a   partire   dalla    data    di    rilascio
          dell'autorizzazione. A tale  fine,  sei  mesi  prima  della
          scadenza, il gestore  invia  all'autorita'  competente  una
          domanda di rinnovo, corredata da una  relazione  contenente
          un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter,
          comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto  dall'art.
          29-ter, comma 3.  L'autorita'  competente  si  esprime  nei
          successivi centocinquanta giorni con la procedura  prevista
          dall'art. 29-quater, commi da 5 a 9.  Fino  alla  pronuncia
          dell'autorita' competente, il gestore continua  l'attivita'
          sulla base della precedente autorizzazione. 
              2. Nel caso di un impianto che, all'atto  del  rilascio
          dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  29-quater,  risulti
          registrato ai sensi del regolamento (CE)  n.  761/2001,  il
          rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni otto anni.  Se
          la registrazione  ai  sensi  del  predetto  regolamento  e'
          successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il
          rinnovo di detta autorizzazione  e'  effettuato  ogni  otto
          anni a partire dal primo successivo rinnovo. 
              3. Nel caso di un impianto che, all'atto  del  rilascio
          dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  29-quater,  risulti
          certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001,  il  rinnovo
          di cui al comma 1  e'  effettuato  ogni  sei  anni.  Se  la
          certificazione ai sensi della predetta norma e'  successiva
          all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il rinnovo di
          detta autorizzazione e' effettuato ogni sei anni a  partire
          dal primo successivo rinnovo. 
              4. Il riesame e' effettuato dall'autorita'  competente,
          anche  su  proposta  delle  amministrazioni  competenti  in
          materia ambientale, comunque quando: 
              a) l'inquinamento provocato dall'impianto  e'  tale  da
          rendere  necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di
          emissione fissati nell'autorizzazione  o  l'inserimento  in
          quest'ultima di nuovi valori limite; 
              b)  le  migliori  tecniche  disponibili  hanno   subito
          modifiche  sostanziali,   che   consentono   una   notevole
          riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; 
              c)  la  sicurezza   di   esercizio   del   processo   o
          dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; 
              d)  nuove  disposizioni   legislative   comunitarie   o
          nazionali lo esigono. 
              5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione,
          l'autorita' competente puo' consentire  deroghe  temporanee
          ai requisiti ivi  fissati  ai  sensi  dell'art.  29-sexies,
          comma 4, se un piano di ammodernamento  da  essa  approvato
          assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di
          sei  mesi,  e  se  il  progetto  determina  una   riduzione
          dell'inquinamento. 
              6. Per gli impianti di cui al punto  6.6  dell'allegato
          VIII, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni dieci
          anni. 
              Art. 29-nonies (Modifica degli  impianti  o  variazione
          del  gestore).  -  1.  Il  gestore  comunica  all'autorita'
          competente  le  modifiche  progettate  dell'impianto,  come
          definite dall'art. 5,  comma  1,  lettera  l).  L'autorita'
          competente,   ove   lo   ritenga    necessario,    aggiorna
          l'autorizzazione  integrata  ambientale   o   le   relative
          condizioni, ovvero, se rileva che le  modifiche  progettate
          sono sostanziali ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  lettera
          l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal
          ricevimento della comunicazione ai fini  degli  adempimenti
          di cui al comma  2  del  presente  articolo.  Decorso  tale
          termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle
          modifiche comunicate. 
              2. Nel caso in cui le modifiche progettate,  ad  avviso
          del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
          1, risultino sostanziali, il  gestore  invia  all'autorita'
          competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
          una   relazione   contenente   un    aggiornamento    delle
          informazioni di cui  all'art.  29-ter,  commi  1  e  2.  Si
          applica quanto previsto dagli articoli 29-ter  e  29-quater
          in quanto compatibile. 
              3. Agli  aggiornamenti  delle  autorizzazioni  o  delle
          relative  prescrizioni  di  cui   al   comma   1   e   alle
          autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2  si  applica
          il disposto  dell'art.  29-octies,  comma  5,  e  dell'art.
          29-quater, comma 15. 
              4.  Nel  caso  in  cui  intervengano  variazioni  nella
          titolarita'  della  gestione  dell'impianto,   il   vecchio
          gestore e il nuovo gestore  ne  danno  comunicazione  entro
          trenta giorni all'autorita' competente, anche  nelle  forme
          dell'autocertificazione. 
              Art.    29-decies    (Rispetto     delle     condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Il gestore,
          prima   di    dare    attuazione    a    quanto    previsto
          dall'autorizzazione   integrata    ambientale,    ne    da'
          comunicazione all'autorita' competente.  Per  gli  impianti
          localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
          e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al  comma
          3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del  Ministero
          dello sviluppo economico. 
              2. A far data dal ricevimento  della  comunicazione  di
          cui  al  comma  1,  il  gestore   trasmette   all'autorita'
          competente e ai  comuni  interessati  i  dati  relativi  ai
          controlli  delle  emissioni  richiesti  dall'autorizzazione
          integrata  ambientale,  secondo   modalita'   e   frequenze
          stabilite    nell'autorizzazione    stessa.     L'autorita'
          competente provvede a mettere tali dati a disposizione  del
          pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi  dell'art.
          29-quater, comma 3. 
              3. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
          ambientale,  per  impianti  di  competenza  statale,  o  le
          agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
          dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo  quanto
          previsto  e  programmato   nell'autorizzazione   ai   sensi
          dell'art. 29-sexies, comma 6  e  con  oneri  a  carico  del
          gestore: 
              a) il  rispetto  delle  condizioni  dell'autorizzazione
          integrata ambientale; 
              b) la regolarita' dei controlli a carico  del  gestore,
          con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e
          dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al
          rispetto dei valori limite di emissione; 
              c) che il gestore abbia ottemperato ai propri  obblighi
          di comunicazione  e  in  particolare  che  abbia  informato
          l'autorita'  competente  regolarmente   e,   in   caso   di
          inconvenienti  o  incidenti   che   influiscano   in   modo
          significativo sull'ambiente, tempestivamente dei  risultati
          della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 
              4. Ferme restando le misure  di  controllo  di  cui  al
          comma  3,   l'autorita'   competente,   nell'ambito   delle
          disponibilita' finanziarie del proprio  bilancio  destinate
          allo scopo, puo'  disporre  ispezioni  straordinarie  sugli
          impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. 
              5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3
          e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza  necessaria
          per lo svolgimento di qualsiasi verifica  tecnica  relativa
          all'impianto, per  prelevare  campioni  e  per  raccogliere
          qualsiasi informazione  necessaria  ai  fini  del  presente
          decreto. 
              6. Gli esiti  dei  controlli  e  delle  ispezioni  sono
          comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
          le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
          al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure  da
          adottare. 
              7. Ogni  organo  che  svolge  attivita'  di  vigilanza,
          controllo,  ispezione  e  monitoraggio  su   impianti   che
          svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII,  e  che
          abbia  acquisito   informazioni   in   materia   ambientale
          rilevanti ai fini dell'applicazione del  presente  decreto,
          comunica  tali  informazioni,  ivi  comprese  le  eventuali
          notizie di reato, anche all'autorita' competente. 
              8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti
          dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e
          in possesso dell'autorita' competente, devono essere  messi
          a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio  individuato
          all'art.  29-quater,  comma  3,  nel  rispetto  di   quanto
          previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              9.  In  caso   di   inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie,   o   di   esercizio    in    assenza    di
          autorizzazione, l'autorita' competente procede  secondo  la
          gravita' delle infrazioni: 
              a) alla diffida, assegnando un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le irregolarita'; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'attivita' autorizzata per un  tempo  determinato,  ove
          si' manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente; 
              c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale
          e  alla  chiusura  dell'impianto,  in   caso   di   mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazioni  di
          pericolo e di danno per l'ambiente. 
              10.  In  caso  di   inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si  manifestino
          situazioni di pericolo o di danno per  la  salute,  ne  da'
          comunicazione al  sindaco  ai  fini  dell'assunzione  delle
          eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del  regio  decreto
          27 luglio 1934, n. 1265. 
              11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
          ambientale esegue i controlli  di  cui  al  comma  3  anche
          avvalendosi delle agenzie regionali e  provinciali  per  la
          protezione dell'ambiente territorialmente  competenti,  nel
          rispetto di quanto  disposto  all'art.  03,  comma  5,  del
          decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.». 
              «Art.  29-quattuordecies  (Sanzioni).  -  1.   Chiunque
          esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII senza
          essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale
          o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito
          con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
          2.500 euro a 26.000 euro. 
              2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  si
          applica la sola pena dell'ammenda da 5.000  euro  a  26.000
          euro nei confronti di colui che  pur  essendo  in  possesso
          dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva  le
          prescrizioni o quelle imposte dall'autorita' competente. 
              3.  Chiunque  esercita  una  delle  attivita'  di   cui
          all'allegato VIII dopo l'ordine di  chiusura  dell'impianto
          e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o
          con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 
              4. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 5.000 euro a  52.000  euro  il  gestore  che  omette  di
          trasmettere  all'autorita'  competente   la   comunicazione
          prevista dall'art. 29-decies, comma 1. 
              5. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 2.500 euro a  11.000  euro  il  gestore  che  omette  di
          comunicare all'autorita' competente e ai comuni interessati
          i dati relativi alle misurazioni  delle  emissioni  di  cui
          all'art. 29-decies, comma 2. 
              6. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da  5.000  euro  a  26.000  euro  il  gestore  che,   senza
          giustificato e documentato motivo,  omette  di  presentare,
          nel  termine  stabilito   dall'autorita'   competente,   la
          documentazione integrativa  prevista  dall'art.  29-quater,
          comma 8. 
              7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo non si applica  il  pagamento  in  misura
          ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
          689. 
              8. Le sanzioni  sono  irrogate  dal  prefetto  per  gli
          impianti di competenza statale e dall'autorita'  competente
          per gli altri impianti. 
              9. Le  somme  derivanti  dai  proventi  delle  sanzioni
          amministrative previste dal presente articolo sono  versate
          all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti. 
              10.  Per  gli  impianti   rientranti   nel   campo   di
          applicazione del presente titolo, dalla  data  di  rilascio
          dell'autorizzazione integrata ambientale, non si  applicano
          le sanzioni, previste  da  norme  di  settore,  relative  a
          fattispecie oggetto del presente articolo.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.